CARINI - Il Comune scrive alla Corte Costituzionale un parere sull’ordinanza anti-condono
Il Comune di Carini ha inoltrato alla Corte Costituzionale un’opinione scritta sull’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativo della Regione Siciliana (Cgars) che solleva una questione di presunta incostituzionalità della norma che ha bloccato il condono di migliaia di case costruite sulla costa a partire dal 31 dicembre 1976 (art. 2, comma 3, Legge regionale n.15/1991 e in subordine l’art.23 della legge regionale n.37 del 1935).
Secondo il Cgars la legge non può essere retroattiva e per questo la questione è ora sottoposta alla Consulta.
La pensa diversamente il sindaco Giovì Monteleone che si auspica che l’ordinanza venga dichiarata inammissibile per carente motivazione e manifestata infondatezza.
Nel testo inviato alla Corte Costituzionale si sottolinea come il concetto di inedificabilità lungo le coste siciliane sia fondamentale per tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero e dunque il valore inderogabile delle norme che prevedono tali limitazioni.
"Si è ritenuto necessario ricordare, se ve ne fosse bisogno, il valore culturale del paesaggio costiero che - scrive il sindaco - si afferma non soltanto in ragione del dato di natura ma in considerazione della valenza identitaria che le coste assumono, quali parti del Paese e testimonianze materiali della storia millenaria di una penisola che ha avuto nelle proprie coste il crocevia delle partenze, dei ritorni e degli approdi degli uomini e delle civiltà che hanno concorso a determinare l’identità della Nazione italiana".
Questo contenuto è stato realizzato dall’Ufficio Stampa del Comune di Carini.
Ecco il testo integrale della nota mandata dal Comune di Carini alla Corte Costituzionale.
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Opinione scritta,Amici curiae, su OrdinanzeCGARS proposizione giudizio di costituzionalità art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991 e art. 23 L.R. n. 37/1985.
Il CGARS ha pubblicato il 14.05.2024,tra le altre, l’Ordinanza n. 115 (ricorso proposto da Vincenzo Corrao e Alessandra Corrao c/Comune di Carini)- G.U. 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 25 del 19 giugno 2024 - che interviene su consolidatedisposizioni legislative regionaliproponendo incidente di costituzionalità dell’art. 2,comma 3, L.R. n. 15/1991 e,in subordine, dell’art. 23 L.R. n. 37/1985.
Con L.R. n.15 30 aprile 1991, co. 3, art.2 si prevede “Le disposizioni di cui all'articolo 15,primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976,n.78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati...”.
1. La norma sull’inedificabilità lungo le coste siciliane “mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero ed è in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali tentativi di incisione realizzati da enti locali attraverso varianti della zonizzazione, introdotti nei propri strumenti pianificatori.
Trattandosi di vincolo assoluto di inedificabilità, qualsivoglia limitazione dell’ambito di operatività dell’art. 15 lett. a della l.r. Sicilia n. 78/1976 è illegittima.”
L’interesse pubblico a tutela dei valori ambientali delle coste siciliane trova esplicitazione nell’inedificabilità assoluta per non compromettere il bene della vita tutelato: l’ambiente e il paesaggio. Né appare pertinente la ridondante ricostruzione logico-grammaticale contenuta in diverse parti delle Ordinanze risultando insufficiente a capovolgere le certezze delle norme urbanistiche oggetto di giudizio sempre convalidate da costante giurisprudenza, anche dello stesso CGARS,che potrebbero avere l’effetto di creare disparità di trattamento tra abusivi che hanno subìto le demolizioni.
L’inedificabilità nei 150 metri dalla battigia ha come destinatari (art 6, co.3 L.R.n.15/1991), non soltanto le amministrazioni comunali ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia.
2. L’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana con Parereprot.n./288.01.1 ha fornito chiarimenti sul combinato disposto degli artt. 15 e 18 della l. r. 78/76. La norma contenuta nel citato art. 18, co. 1 l.r. 78/76 ha specificato quali disposizioni dovessero continuare a trovare applicazione, così prevalendo sulle prescrizioni di cui al precedente art. 15 della medesima legge.
Nel fare tale distinzione il legislatore ha voluto evidenziare la differenza tra disposizioni contenute nei piani regolatori generali e disposizioni contenute nei programmi di fabbricazione, confermando così la tradizionale diversa valenza riconosciuta ai due strumenti urbanistici.”
Ne consegue che, nei Comuni muniti di programma di fabbricazione, poiché l'art. 18, co. 1 della l.r. 78/76 ha fatto salve soltanto le prescrizioni relative alle zone A e B, nelle rimanenti zone (tra cui la zona "C") le limitazioni di cui all'art. 15, co. 1 della stessa legge andavano applicate immediatamente.
Anzi si è ulteriormente precisato che, se la normativa di tutela delle coste era operante nei Comuni muniti di programma di fabbricazione, essa, a maggior ragione, doveva essere applicata direttamente e senza indugio anche nei Comuni privi di qualsiasi strumento di pianificazione.”
3. La tutela integrale delle coste sicilianeha fatto in modo che gli abusi edilizi entro la fascia di 150 metri dalla battigia non sono in alcuna maniera sanabili in forza della norma di protezione assoluta ed inderogabile. Del resto anche altre regioni (Sardegna e Puglia) hanno imposto il divieto di edificazione ad una distanza che va dai 150 metri fino al limite dei 300 metri.
Tali leggi regionali e la concorde e pacifica giurisprudenza, anche del CGARS,formatasi sul divieto assoluto di edificazione nella fascia dei 150 metri rafforzano che l’opera abusiva non sfugge ai vincoli assoluti dell’art. 15 della L.R. n. 78/76 e non può invocarsi alcuna condonabilità o sanatoria.La protezione costiera come bene di rilevanza strategica ha in Sicilia carattere di imperativo categorico tant’è che la successiva L.R. n. 37/1985 all’art. 23, co. 10, ha previsto che non sono suscettibili di sanatoria tutti quegli edifici abusivi realizzati nella fascia di inedificabilità costiera in violazione dell'art. 15, lett. a, L.R. n.78/1976.A rafforzare la protezione giuridica del bene pubblico costiero è prevista pure dall’art. 12 della L.R. n. 37/85, la garanzia dell’accessibilità e fruibilità del mare.
Le Ordinanze sembrano eseguire un’errata ricostruzione sistematica della questione (vedi punti 2-3-4). Basta riferirsi all’apodittica antistorica affermazione che “l’intenzione storica di quel legislatore non avesse di mira tanto la tutela di interessi paesaggistici, quanto la volontà di riservare l’uso delle zone costiere primariamente alla realizzazione o implementazione dei grandi insediamenti industriali, forieri di incrementi occupazionali: come a Gela, a Termini Imerese, nella rada di Augusta, etc.” per dire che tali impattanti presenze in realtà si erano concretizzate prima della L.R. 78/76 (1965 Petrolchimico di Gela, 1975 Polo petrolchimico siracusano, 1975 Chimica di Termini Imerese). Quanto detto nell’Ordinanza non è suffragato dal Resoconto parlamentare della CDLXVI Seduta pomeridiana dell’ARS del 15 APRILE 1976. Si rimanda, al dibattito parlamentare sul D.D.L. 849/A del 1990 (L.R. 15/1991).
4. Lo stesso CGARS, contrariamente alsorprendente contenuto delle Ordinanze, ha sempre ribadito l’inderogabilità del vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia rigettando numerosi ricorsi di abusivisti edilizi (per tutte):
- Sentenza n. 622 del 28 giugno 2021 (ud. 16 giugno 2021;
- Sentenza in appello per revocazione precedente sentenza del CGARS n. 299 del 9 marzo 2022 (ud. 3 febbraio 2022);
- Sentenza n. 109 del 30 gennaio 2023 (ud. 12 gennaio 2023) dove si dice “... Già con la sentenza n. 171 del 2 giugno 1994, questo Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto non suscettibili di sanatoria gli edifici abusivamente realizzati nella fascia di inedificabilità della battigia del mare ex lege n. 78/76, in virtù del disposto di cui all'art. 23, comma 10°, della l. reg. n. 37/85;... Con tale sentenza, questo Consiglio ha avuto modo di affermare – come poi ripetutamente ribadito - che il 3° comma dell'art. 2 della menzionata legge regionale n. 15/91 («Le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lett. a), d) ed e) della L.R. 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati») ove pur non considerato di interpretazione autentica dell'art. 15 della l. reg. n. 78/76, lo sarebbe di sicuro dell'art. 23 della l reg. n. n. 37/85 – ai sensi del quale l’istante ha presentato la domanda di sanatoria – escludendo la sanabilità delle opere in violazione del richiamato art. 15, con la conseguente insanabilità delle opere dagli stessi realizzate nella fascia di arretramento di che trattasi... Questo Consiglio ha chiarito che il legislatore del 1994 ha inteso operare un'interpretazione autentica dell'art. 15 suindicato, nel senso di ritenerlo immediatamente applicabile anche nei confronti dei privati... Con riferimentoalla sollevata questione di legittimitàcostituzionale, essa si palesa manifestamente infondata.”
Con Sentenza di analogo tenore del CGARS n. 90 del 23 gennaio 2023 si ribadisce l’insanabilità delle costruzioni abusive in riva al mare anche per la violazione del cosiddetto principio giuridico della “doppia conformità”.
Tali disposizioni non risultano in contrasto con nessun precetto costituzionale né con le pronunce della Corte EDU, anzi,una loro improbabile illegittimità finirebbe, per quanto appresso si dirà, col generare disparità giuridiche(Cassazione, Penale, Sez. 3, num. 34607 del 2021, num. 36823 del2022).
4. La Regione siciliana ha chiarito (Circ. Ass.to Territorio Ambiente n.1/95 del 16/09/1995, in G.U.R.S., che sulla base del contenuto della richiamata Sentenza n. 171 del 2 giugno 1994 del CGARS non sono sanabili gli edifici abusivamente realizzati nella fascia di inedificabilità in virtù del disposto di cui all'art. 23, comma 10°, della L.R. n. 37/85.
5. Le norme regionali vogliono la salvaguardia assoluta delle coste contro la detrazione ambientale dell’abusivismo edilizio e la formazione di nuclei privi di tutte le necessarie e regolari urbanizzazioni e pure in violazione delle norme antisismiche. Deve evidenziarsi quanto detto dalla Ecc.ma C.C. con Sentenza n. 90 del 20 febbraio 2023. Non si possono legittimare e legalizzare agglomerati informali abusivamente sorti in disprezzo degli standards urbanistici posti a garanzia e tutela della qualità della vita. Né risulterebbe possibile poterli adeguare ex post per mancanza di spazio libero. Una interpretazione contraria a quella fino ad oggi avvenuta avrebbe la nefasta conseguenza di far transitare nell’alveo della legalità urbanistica ed edilizia gli immobili abusivamente realizzati anche in disprezzo di tutte le norme antisismiche. Si determinerebbe aumento di cubatura residenziale, con la legittimazione del consumo di suolo, dagli effetti imprevedibili e incontrollabili nell’aumento abnorme della consistenza fondiaria e volumetrica con rilevante aumento del carico urbanistico conseguente alla legittimazione legale di questa nuova cubatura residenziale e abitanti insediabili fino ad ora completamente abusiva ed illegale: si avrebbe il concreto effetto dello squilibrio ed alterazione degli standard minimi urbanistici.
Una diversa interpretazione altererebbe lenorme sui limiti di densità edilizia delle zone omogenee poste a presidio del «primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano» (CdS, Sezione IV, Sentenza 5 novembre 2018, n. 6250 – Sentenze Corte Costituzionale n. 217/2020 e n. 232 del 2005).
Le norme siciliane sulla insanabilità delle costruzioni abusive nella fascia costiera risultano coerenti con la Costituzione e con le leggi costituenti princìpi invalicabili dalle regioni.
Si ricorda quanto contenuto nella Nota di lettura (Documento 10-2016) predisposta dal Servizio Studi dell’ARS in occasione del DDL 841/A "Recepimento del Testo Unico in materia di Edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380":“…… L’emendamento in esame... ha l’obiettivo di permettere a coloro che hanno realizzato costruzioni entro il limite di 150 metri dalla battigia dal 1976 al 1991 di potere usufruire della concessione in sanatoria. Il suddetto emendamento evidenzia alcune criticità che questi uffici intendono segnalare.
L’articolo 15 della l.r. 12 giugno 1976, n. 78 ... reca ’Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni…… A seguito di sopravvenuti dubbi interpretativi la norma è stata oggetto di successivo intervento legislativo regionale, al fine di chiarire definitivamente l’applicazione del suddetto art. 15 con un’apposita norma interpretativa, ossia l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15...La giurisprudenza, successivamente al 1991 è stata concorde nel ritenere le disposizioni dell’articolo 15, della legge regionale 76/78, direttamente e immediatamente applicabili nei confronti dei privati (tra le molte sentenze, si segnalano C.G.A. n. 378 del 2011, C.G.A. n. 295 del 2012, C.G.A. n. 546 del 2011, Cassazione civile sentenza 20501 del 2004).
Pertanto, stante la retroattività delle norme interpretative, si può affermare che le disposizioni della l.r. 76/1978 sulla inedificabilità assoluta delle costruzioni all’interno dei 150 metri dalla battigia devono intendersi direttamente e immediatamente applicabili ai privati fin dal 1976... Il legislatore regionale con la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37...ha sostanzialmente recepito la legge 28-2-1985, n. 47... La legge ‘nazionale’ ha previsto esplicitamente, all'art.33, quali opere non fossero suscettibili di sanatoria, ossia quelle ‘in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:.... Il legislatore regionale, agli artt.32 e 33, ha riprodotto la suddetta normativa statale ed ha altresì riportato il vincolo della legge regionale 78/76:
“…risulta chiaro che il vincolo di inedificabilità assoluto, ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali 78/76 e 15/91, sia vigente nella Regione dal 1976 e che la legge regionale 3/85 non possa essere modificata nella parte in cui stabilisce che la sanatoria non si applichi alle zone di cui al vincolo della legge regionale 78/76 poiché, in tal modo, si modificherebbero i limiti previsti dalla legge 47/85 configurando un vizio di illegittimità costituzionale delle norme regionali.
Come noto in tema di sanatoria la competenza delle regioni è circoscritta al perimetro delineato dalle norme nazionali poiché, altrimenti, si violerebbero sia la competenza esclusiva nazionale in tema di ambiente sia la competenza in materia penale.
Al riguardo va segnalato che in passato già alcune norme regionali sul tema hanno subìto l’impugnativa del Commissario dello Stato, in particolare il ddl 1095 stralcio V (poi legge approvata il 19-20 GENNAIO 2006), Riproposizione di norme in materia di territorio “...La Corte Costituzionale ha più volte affermato “È pacifico che non spetta alla legge regionale allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato (sentenza n. 196 del 2004). Nel caso di specie, la norma impugnata va perciò posta a raffronto con l’art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude la sanatoria di opere in contrasto con vincoli che comportino l’inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse. “(Sentenza n. 117 del 2015)
L’emendamento...anche qualora volesse intendersi come norma di interpretazione autentica, ampliando l’applicazione del condono edilizio, potrebbe peraltro incorrere nel vizio di ragionevolezza, così come delineato dalla sentenza della Corte costituzionale 8 Febbraio 2006, n. 39 in materia di interpretazione autentica e relativa proprio a una norma della regione siciliana di interpretazione autentica in tema di vincoli, dichiarata dalla Corte illegittima.... La Corte...affermava che:“In ogni caso, è estraneo a qualunque possibilità di giustificazione sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico. Nel caso di specie, in realtà, emerge più che la ricerca di una variante di senso compatibile con il tenore letterale del testo interpretato, la volontà di rendere retroattivamente più ampia l’area di applicazione del condono edilizio...oltretutto aggirando in tal modo il problema dei limiti alla derogabilità da parte del legislatore regionale – che pure operi in un sistema di autonomia speciale – del corrispondente principio contenuto nella disposizione statale, quale vivente nella interpretazione giurisprudenziale e quale anche successivamente ribadito, in relazione al più recente condono edilizio straordinario…”.
Si sottolinea che la richiesta pronuncia sulla costituzionalità di tali norme contrasta con il consolidato quadro normativo posto a tutela e cautela dei beni comuni ambientali e territoriali sempre tutelato da codesta Ecc.ma Corte. Infatti, “la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico...viene considerata...nella gerarchia degli interessi e beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio (CdS,Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839),restando a tal fine estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione (TAR Lazio, II Sez.stralcio,26.10.2023,n. 15893, CdS,Sez.IV,2 marzo 2020, n.1486).
Codesta Ecc.ma Corte ha ribadito il valore assoluto e primario del paesaggio con Sentenze nn.218 e 246 del 2017. Coerentemente con la finalità di tutela del paesaggio, da un lato è esclusa ogni discrezionalità dell’organo di gestione delterritorio nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto(CGARS 8 maggio 2014,n.242); dall’altro, destinatari del divieto in esame sono non soltanto gli enti locali ma anche i privati, in virtù dell'interpretazione autentica che della norma ha dato l'art. 2, L.R. 30 aprile 1991, n. 15 (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2006, n. 27129; Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6173). Attesa l'inderogabilità del vincolo, non sussiste alcuna possibilità di rilascio di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria, per il disposto dell'art. 23, L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2006, n. 27129).”
8. E’ bene ricordare che la richiesta di costituzionalità delle norme richiamate e mai prima d’ora oggetto di rilevo da parte dello stesso CGARS, potrebbe configurare un quadro giuridico alterativo delle norme vigenti con conseguente stravolgimento della situazione giuridica esistente e una disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge cioè, tra coloro che nelle identiche fattispecie hanno avuto i provvedimenti di demolizione delle opere abusive ed insanabili all’interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia e coloro che adesso troverebbero un “salvagente” giuridico.Codesta Ecc.ma Corte con Sentenza n. 252/2022 ha censurato la legge sicilianaribadendo l’incostituzionalità di quelle norme che mascherano il loro carattere innovativo con la surrettizia qualificazione di norme interpretative con la conseguenza di alterare il quadro giuridico di riferimento nazionale contenute in norme aventi valenza di riforma economico-sociale o attenuando le conseguenze delle norme penali volte ad inibire l’abusivismo edilizio nelle zone di tutela assoluta rappresentata, in argomento, dalla fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia. La protezione assoluta sancita conL.R. n. 78/76, confermata nelle successive leggi, risulta coerente con tutte le successive disposizioni legislative sia nazionali che internazionali ed europee (Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e aree costiere del Mediterraneo,1976, art. 8 e segg. Protocollogestione integrata zone costiere Mediterraneo) nonché amministrative e, ciò ne conferma la totale aderenza al quadro costituzionale.
Il CdS con Sentenza n. 2559 del 10 marzo 2023, ricorda “...come i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia siano considerati aree tutelate per legge ex art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, rientrando, quindi, nella categoria dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 del medesimo articolato normativo...Il paesaggio non è, infatti, considerato nella sua dimensione strettamente territoriale e indifferenziata, ma...rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004).
...Il valore culturale del paesaggio costiero si afferma non soltanto in ragione del dato di natura (che in sé risulterebbe tutelabile mediante strumenti diversi, calibrati sugli aspetti ambientali e naturali), ma in considerazione della valenza identitaria che le coste assumono, quali parti della “forma” del Paese e testimonianze materiali della storia millenaria di una penisola che ha avuto nelle proprie coste il crocevia delle partenze, dei ritorni e degli approdi degli uomini e delle civiltà che hanno concorso a determinare l’identità della Nazione italiana.”
Solo gli abusivi dubitano dellaCostituzionalità, stabilmente rigettata dai giudici, delle norme regionali che costituiscono un unicum coerente con la Costituzione per la “cura” del territorio.Come fino ad oggi confermato dalla giurisprudenza le norme di cui all’art. 2, co.3, della L.R. n. 15/1991 e all’art.23 della L.R. n. 37/1981, risultano conformialla Costituzione. Tale quadro è confermato anche dall’art. 6 della L.R. n. 17/94 che per le concessioni edilizie prevede:”e)rispetto delle distanze stabilite dall’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15”.
Questa cornice legislativa regionale di tutela del litorale costiero operativamente si ritrova negli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica regionale:
a. D.M. BB.CC. AA. 21 settembre 1984 didichiarazione di notevole interesse pubblico anche dei territori costieri poi trasfuso nella Legge n.431/1985, di vincolo paesaggistico nei territori costieri compresi nella fascia di 300 m.dalla battigia e nel D.Lgs. n. 42/2004 che all’art. 142 ricomprende i territori costieri compresi nella fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b. Direttiva 21 maggio 1992, 94/43/CEE recepita con D.P.R. n. 357/1997 modificata con D.P.R. n. 120/2003 istitutiva della Rete Natura 2000;
9. L’Ordinanza non considera il fatto che le coste sulla base delle Linee Guida del PTPR regionale approvato con D.A. n.6080/1999 sono oggetto di specifica pianificazione paesaggistica d’ambito.
10. Il Comune di Carini consapevole che l’abusivismo edilizio oltre ad esseredetrattore della legalità urbanistica ha devastato la costa alterandone i caratteri naturali e paesaggistici del territorio e in aderenza all’obiettivo strategico di conservare e consolidare i valori ecologici intrinseci della fascia costiera intesa come trama di connessione del patrimonio ambientale ha svolto ed ha in corso di svolgimento (anche con fondi del PNRR) gli interventi di demolizione delle costruzioni abusive lungo la fascia di inedificabilità assoluta intesi anche come azione di resilienza ambientale per la riconfigurazione dei valori naturali e paesaggistico-percettivi attraverso concrete azioni di riqualificazione costiera necessari a restituire alla collettività la libera fruizione del bene pubblico tutelato ancorché prima sfregiato dall’abusivismoedilizio.
Per questo motivo l’interruzione delledemolizioni degli immobili abusivi nella fascia di inedificabilità costiera, come prospettata dall’Ordinanza in oggetto,rischia di vanificare l’azione complessiva di recupero e valorizzazione, anche per le finalità di fruizione turistica, intrapresa dal Comune di Carini. Tale azione è mirata a ridare qualità urbanistica ed ambientale al tratto di costa di pertinenza comunale fino ad oggi costituito da immobili abusivi transitati peraltro al patrimonio comunale e privi di qualsiasi elemento di pregio architettonico per restituirlo alla libera fruizione pubblica.
L’intervento di demolizione degli immobili abusivi ha lo scopo del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare in ossequio alle finalità delle leggi regionali oggetto di giudizio di costituzionalità.
Grazie a questi interventi, attualmente in corso e nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che il Comune di Carini ha progressivamente raggiunto l’obiettivo dellarestituzione della fruizione del mare ai propri cittadini attraverso l’abbattimentodell’abusivismo edilizio costiero.
11. La tutela assoluta delle aree costiere del Comune di Carini e di quelle sicilianeassume in tale maniera il rispetto dei valori costituzionali della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Appare del tutto evidente che il sistema legislativo regionale di protezione assoluta delle coste rischia la compromissione e di essere vanificato e sacrificato dalla inaspettata e distanziata richiesta di costituzionalità di norme giudicate sempre coerenti con la Costituzione tant’è che non è stata mai rimessa, prima d’ora, alcuna questione di incostituzionalità.
Voglia codesta Ecc.ma Corte Costituzionale considerare la presente opinione, nell’auspicio che venga dichiarata inammissibile, per carente motivazione e manifesta infondatezza, la questione dicostituzionalità sollevata dal CGARS nei confronti di norme unanimemente consideratecoerenti con la Costituzione per la tutela,salvaguardia, valorizzazione e godimentodelle coste.
IL SINDACO
Giovì Monteleone